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Scuola e sicurezza, titolarità SCIA: Udir fornisce indicazioni precise

(Teleborsa) – Vige l’obbligo per le scuole di presentazione della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività), la cui ricevuta di avvenuta presentazione al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività scolastica ai soli fini antincendio.

Quindi non avendo, lo stato, prorogato gli obblighi di prevenzione incendi, tutte le scuole italiane che hanno il CPI scaduto o un esame progetto con prescrizioni non attuate risultano ad oggi fuori legge e pertanto non possono continuare ad esercitare l’attività scolastica dovendo restare chiuse. Solo chi ha presentato la SCIA risulta in regola con gli obblighi di cui al DPR 151/11.

Il giovane sindacato della scuola Udir, analizza la problematica e riporta la normativa nel dettaglio, affinché tutti i dirigenti scolastici seguano l’iter giusto. Inoltre, per i soli associati, è stato predisposto un atto giuridico-tecnico a salvaguardia di tutti coloro che si trovano di fronte agli obblighi di firma.

In merito alla titolarità della sottoscrizione della SCIA è da tempo che alcuni Enti Locali Italiani chiedono ai dirigenti scolastici la sottoscrizione della SCIA quali titolari dell’attività didattica. Udir ha messo in campo per i propri associati una diffida tecnico-giuridica in risposta agli uffici che chiedono la sottoscrizione formale della SCIA ai dirigenti scolastici ed in particolare si riporta nota prot. 2870 del 7.03.2011, il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti Locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica. Dalle due note dell’Avvocature Generale emerge nettamente una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio tra gli enti locali proprietari degli immobili scolastici ed i dirigenti scolastici stessi.

Infatti – spiega l’Udir – gli obblighi di cui al DPR n.151/2011 “sono pertinenziali al rappresentante protempore dell’ente locale” proprietario dell’edificio scolastico (Comuni e Città Metropolitane, gravati dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola). Di converso, il dirigente scolastico (titolare dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima) che è titolare degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Sui dirigenti scolastici “graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al sindaco/sindaco metropolitano la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al DPR 151/11, se già non adempiuti. A maggior certezza e diligenza, nei casi in cui gli immobili scolastici siano di proprietà degli enti locali e da questi concessi in uso alle Amministrazioni statali scolastiche, il direttore centrale del ministero dell’Interno, con nota DCPREV prot. 9060 del 25.06.2013, Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel richiamare integralmente le due note dell’Avvocatura Generale dello Stato summenzionate conferma la “precisa distinzione di competenze tra enti locali e dirigenti scolastici, ai fini degli adempimenti della SCIA sulla sicurezza antincendio“.

Infatti – aggiunge il sindacato guidato da Marcello Pacifico – gli obblighi attinenti la presentazione della SCIA presso i comandi provinciali dei VVF “sono a totale carico dei proprietario degli immobili” individuati titolari dell’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi; diametralmente i dirigenti scolastici sono detentori di obblighi: di valutazione del rischio incendio (DVRI), dell’attuazione delle specifiche misure compensative (nota 5264) atte a diluire i rischi incendio rilevati e alla contestuale comunicazione formale all’ente locale proprietario.

In conclusione, Udir evidenzia ai dirigenti scolastici “oneri di sicurezza legati agli aspetti organizzativi e gestionali” e al contempo chiede “massimo impegno” affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l’affollamento, il carico d’incendio e le destinazioni d’uso autorizzate.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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