(Teleborsa) – Il 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 95/2025, che ha esteso il regime transitorio nazionale per i VASP (Virtual Asset Service Providers) iscritti nel Registro Operatori Valute Virtuali tenuto dall’OAM. In particolare, gli operatori che già beneficiano del regime transitorio potranno continuare ad operare per un ulteriore periodo di sei mesi – ossia fino al 30 dicembre 2025 – ai sensi della disciplina attualmente prevista dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dalle relative disposizioni attuative. Lo comunicato Consob e Banca d’Italia in un comunicato congiunto.
Inoltre, i medesimi operatori, a condizione che: presentino istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 dicembre 2025, come prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) o appartengano allo stesso gruppo di una società che abbia presentato un’istanza entro la stessa data, potranno continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
È stato anche posticipato al 30 settembre 2025 (in sostituzione del 31 maggio 2025) il termine ultimo entro cui tutti i soggetti iscritti nel registro tenuto dall’OAM devono comunicare ai clienti e rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività al MiCAR o, alternativamente, qualora non intendano presentare un’istanza di autorizzazione a operare come CASP, come intendono gestire l’ordinata chiusura dei rapporti in essere. Pertanto, eventuali integrazioni e/o aggiornamenti ai piani e alle misure che avrebbero dovuto essere comunicati e pubblicati entro il 31 maggio, dovranno essere apportati non oltre il prossimo 30 settembre.
Con l’occasione, Consob e Banca d’Italia invitano gli operatori a prestare particolare attenzione alla Opinion, pubblicata il 10 giugno dall’EBA, sentita l’ESMA, che disciplina i profili di interconnessione tra il MiCAR e la Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). L’Opinion – rispondendo ad una richiesta della Commissione europea – tratta le casistiche di prestazione di servizi per le cripto-attività in relazione a token di moneta elettronica (EMT).
Considerato che gli EMT hanno una duplice natura di cripto-attività ai sensi del MiCAR e di fondi ai sensi della PSD2, la prestazione dei seguenti servizi per le cripto-attività richiede l’applicazione delle norme PSD2: trasferimento di EMT per conto dei clienti; custodia e amministrazione di EMT nel caso in cui il custodial wallet consenta di effettuare e ricevere trasferimenti di EMT. L’Opinion specifica inoltre che l’attività di un CASP che intermedia l’acquisto di cripto-attività con EMT non costituisce un servizio di pagamento.
Con riferimento ai profili autorizzativi, l’Opinion chiarisce che il CASP che intenda prestare i servizi citati deve, non oltre il 2 marzo 2026: essere autorizzato anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 o in alternativa; operare in partnership con un prestatore di servizi di pagamento (PSP) già autorizzato ai sensi della PSD2.
Alla luce della recente proroga del regime transitorio, le Autorità ritengono “opportuno ribadire la necessità che gli operatori interessati presentino le istanze di autorizzazione in maniera tempestiva e accurata, in modo da garantire un’ordinata transizione verso il nuovo regime”.