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    Garanzie finanziarie: i suggerimenti di Bankitalia, Ivass e Anac per ridurre i rischi

    (Teleborsa) – Nel mercato delle garanzie finanziarie sono state riscontrate criticità per fideiussioni bancarie e polizze assicurative fideiussorie emesse da soggetti non legittimati a farlo o che si sono successivamente rivelate false. La Banca d’Italia, insieme all’IVASS e all’ANAC, ha formulato alcuni suggerimenti per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. “Questi suggerimenti – fa sapere Bankitalia in una nota – sono utili per le Amministrazioni Pubbliche e per i privati. I suggerimenti sono forniti a titolo di collaborazione istituzionale, devono essere considerati esclusivamente come indicazioni operative e non possono essere invocati per attenuare la responsabilità, che resta solo e soltanto a carico dei soggetti coinvolti”.”Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR – rileva Bankitalia – rimane, infatti ancora significativo. È quindi opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione”.Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA? – Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari,autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di: banche; intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”); confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”); imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private). La Banca d’Italia e l’IVASS curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana? – Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d’Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale. Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera? – Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell’albo delle banche consultabile sul sito della Banca d’Italia. In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione “Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera “Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la ricercaper la nazionalità della banca. Inoltre, bisogna verificare che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce”Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro dell’European Banking Authority (EBA), sezione “Credit institution”, si puòverificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l’autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano? – Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie. È possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico,pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero? – Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilasciogaranzie e impegni di firma”.Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi? – Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell’albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”. È possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB ma nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) e non sonoautorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A. Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell’elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all’OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell’Organismo.Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana? – Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la denominazione della impresa.Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “Garanzie finanziarie per le P.A.” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell’apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie. Attenzione! L’assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell’Elenco sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nel Quick link della sezione “Per i consumatori”.Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera? –Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell’IVASS. Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione “Garanzie finanziarie per la P.A.” in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l’elenco delleimprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. Se non è indicata alcuna modalità, significa che l’impresa non ha comunicato all’IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), èpossibile verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l’impresa estera e che ha rilasciato l’autorizzazione.Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell’elenco pubblicato sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)? – Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo…) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari – RUI, presente sul sito dell’IVASS.Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta? – Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sullagaranzia stessa. Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altrielementi identificativi di intermediari molto conosciuti. Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono. A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli portati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d’Italia e IVASS.Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore. Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti. Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie, l’IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza. LEGGI TUTTO

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    Consiglio Ue: intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia

    (Teleborsa) – Il Consiglio Ue Affari generali ha adottato il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include nuove e significative misure in ambito energetico, finanziario e commerciale. “Ora stringiamo il nodo alla Russia prendendo di mira le entrate energetiche, le esportazioni, l’elusione e la flotta ombra. Sotto la presidenza danese, l’Ue ha adottato il suo 18esimo pacchetto di sanzioni che aumenterà la pressione sulla Russia”, ha annunciato su X il ministro degli Affari esteri danese Lars Lokke Rasmussen. Come emerso al termine del Coreper viene introdotto un nuovo meccanismo dinamico di Oil Price Cap che fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo: il prezzo sarà ridotto da 60 centesimi di dollaro Usa a circa 47,6 dollari al barile.Il 18esimo pacchetto di sanzioni Ue introduce poi un nuovo divieto di transazione relativo a Nord Stream 1 e 2 e prevede l’aggiunta di 105 nuove navi della cosiddetta flotta ombra sanzionata. L’attuale limitazione sul sistema di transazioni bancarie Swift viene trasformato in un divieto totale, e l’elenco degli istituti bancari viene quasi raddoppiato inserendo altre 22 banche russe. Si limita poi ulteriormente l’accesso della Russia alle tecnologie a duplice uso/avanzate.Previsto un divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo ottenuto in qualsiasi Paese terzo (ad eccezione di Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Svizzera). Questo mira a colmare una scappatoia che consente alla Russia esportazioni indirette di petrolio greggio utilizzato per scopi di raffinazione. È quindi previsto un divieto di transazione sul fondo russo per gli investimenti diretti, sui suoi investimenti e sugli istituti finanziari che li sostengono, per limitare ulteriormente l’accesso russo ai mercati finanziari globali e alla valuta estera. Tra le 26 nuove entità incluse nell’elenco di sanzioni figurano anche undici entità che sono paesi terzi diversi dalla Russia (7 in Cina, di cui 3 a Hong Kong, e 4 in Turchia). LEGGI TUTTO

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    Regime fiscale europeo non residenti: Commissione Ue mette in mora l’Italia

    (Teleborsa) – La fiscalità italiana nel mirino della Commissione europea. Bruxelles ha deciso di avviare due procedure di infrazione, inviando lettere di costituzione in mora all’Italia, per mancati adempimenti del nostro Paese sul trattamento fiscale, considerato discriminatorio, nei confronti di contribuenti (lavoratori autonomi e pensionati) con cittadinanza europea non residenti nel territorio italiano.La prima messa in mora riguarda il mancato allineamento del regime fiscale forfettario italiano per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale, artistica o professionale alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 dell’accordo SEE). “Sebbene tale regime fiscale sia applicabile ai contribuenti residenti che soddisfano condizioni prestabilite, i contribuenti residenti in altri Stati membri dell’Ue/del SEE – spiega la Commissione in una nota – sono esclusi dal relativo ambito di applicazione, salvo che almeno il 75% del loro reddito totale provenga dall’Italia. Di conseguenza, sono generalmente soggetti al regime dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che comporta obblighi di conformità più onerosi e aliquote fiscali più elevate”.Con la seconda procedura d’infrazione la Commissione invita l’Italia ad allineare al diritto dell’Ue la propria legislazione in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati non residenti per quanto riguarda l’imposta municipale unica (Imu) e la tassa sui rifiuti (Tari). Al nostro Paese viene contestato il mancato allineamento della sua legislazione sui vantaggi fiscali Imu/Tari per i pensionati non residenti alla libera circolazione delle persone (articolo 21 TFUE e articolo 28 SEE), alla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE e articolo 28 SEE) e alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 SEE). “La legislazione italiana – evidenzia la Commissione Ue – prevede che i pensionati non residenti possano beneficiare dei vantaggi fiscali Imu/Tari solo a condizione che: risiedano nel paese estero che versa la pensione e abbiano contribuito sia al sistema previdenziale italiano che a un sistema di sicurezza sociale straniero con cui vige un accordo internazionale con l’Italia, che riguarda anche i pensionati non residenti che hanno contribuito ai sistemi di sicurezza sociale di organizzazioni internazionali. È quindi meno interessante per tali pensionati non residenti acquistare e/o mantenere beni immobili in Italia per il solo fatto di esercitare il loro diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dell’Ue/SEE o di aver lavorato per un’organizzazione internazionale nel corso della loro carriera professionale”.L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest’ultima potrà decidere di emettere un parere motivato. LEGGI TUTTO

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    Germania, prezzi alla produzione giugno +0,1% su mese e -1,3% su anno

    (Teleborsa) – Nessuna sorpresa dai prezzi alla produzione in Germania a giugno 2025. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato un incremento mensile dello 0,1%, rispetto al -0,2% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dello 0,1%.Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell’1,3%, dopo il -1,2% di maggio, in linea con il consensus.I prezzi dell’energia sono scesi del 6,4% su base annuale, mentre sono saliti dello 0,3% a livello mensile. LEGGI TUTTO

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    Giappone, l’inflazione core rallenta più delle attese al 3,3% a giugno

    (Teleborsa) – Rallenta l’inflazione core in Giappone nel mese di giugno 2025. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 3,3% su anno, dopo il +3,5% di maggio.Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,1% dopo il +0,3% del mese precedente.Il dato core, che esclude la componente alimentare e l’energia, si è attestato a +3,3% a livello tendenziale, rispetto al +3,7% precedente e risulta inferiore al +3,4% delle attese.(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash) LEGGI TUTTO

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    Crisi d’impresa: focus sul rischio penale dell’esperto facilitatore

    (Teleborsa) – Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata”. Il lavoro, rientrante nell’attività dall’area “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali” alla quale sono delegati i due consiglieri nazionali Cristina Marrone e Pier Paolo Sanna, si sofferma su una delle novità di maggior interesse contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’attenzione è rivolta all’esperto della composizione negoziata e, segnatamente, ai potenziali profili di una sua responsabilità penale.Soggetto terzo e indipendente, chiamato, per definizione fornita dal legislatore, a facilitare le trattative nell’ambito della composizione negoziata, l’esperto non è equiparabile all’attestatore e non è investito di un munus pubblicistico, così che non possa essergli contestata alcuna ipotesi riconducibile ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.Una volta sgombrato il campo da quegli ambiti di responsabilità rispetto ai quali l’esperto è certamente destinato a restare estraneo, il documento si sofferma sulla problematica possibilità che egli possa essere chiamato a rispondere, in ossequio alle ordinarie regole che disciplinano il concorso di persone per eventuali reati commessi dall’imprenditore o da altri soggetti con i quali sia entrato in rapporto.Nello sviluppare il ragionamento in relazione ai delitti di bancarotta, il documento precisa come il coinvolgimento dell’esperto in un’accusa di bancarotta non potrà in ogni caso prescindere dalla rigorosa dimostrazione dell’esistenza di un suo contributo alla realizzazione del fatto, accompagnata dalla prova della rappresentazione e della volontà di commettere l’illecito assieme all’imprenditore, con rigorosa dimostrazione, tanto dell’effettiva sussistenza di un contributo alla realizzazione di un fatto rilevante a titolo di bancarotta, quanto del relativo dolo in capo all’esperto. Con specifico riferimento all’incisività di un’eventuale omissione da parte dell’esperto, a titolo d’esempio, per non avere impedito fatti di reato dei quali sia venuto al corrente, una puntuale ricognizione del corredo legislativo porta a escludere che in capo all’esperto facilitatore possa essere ravvisata una posizione di garanzia, penalmente rilevante ai sensi del vigente codice penale, rispetto all’integrità del patrimonio societario e delle garanzie dei creditori. LEGGI TUTTO

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    Meloni: “Mille giorni al governo ma mi sembrano di più”

    (Teleborsa) – “Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un pò di più, ma sono mille. Un tempo sufficiente per indicare direzione intrapresa e lavoro fatto. Ma io so che sono rigida, e so che bisogna fare di più e meglio. So che va fatto di più, so che va fatto meglio per aiutare le regioni a garantire una sanità efficiente, per tutelare con coraggio la sicurezza dei cittadini onesti, per continuare a ridurre le tasse, per portare a compimento quella rivoluzione che serve al Mezzogiorno d’Italia, per rafforzare la lotta all’immigrazione illegale, difendere il lavoro, difendere le eccellenze italiane”. È quanto ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma.”Di questi mille giorni al governo, il dato che mi rende più orgogliosa – ha proseguito Meloni – è che in media in ognuno di questi mille giorni sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione”.”In questi giorni – ha proseguito Meloni – il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori. Tutti i nostri sforzi – ha aggiunto – sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea, che la ha competenza su questo dossier”.”Il confronto è una delle cifre di questo governo, e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni fin dall’insediamento. Qualcuno ci accusa di essere sordi alle richieste del sindacato, di non sapere ascoltare i lavoratori, di ignorare e addirittura di calpestare i bisogni del Paese reale. E figuriamoci se io, che faccio politica da qualche anno, non capisco cosa muova queste critiche. Però la realtà dice qualcosa di molto diverso: è stato questo governo a riaprire le porte della Sala Verde di Palazzo Chigi, il luogo nel quale storicamente si svolgono gli incontri tra governo e parti sociali, che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse – ha detto la premier –. E non si è trattato di incontri vuoti. Abbiamo creduto nel dialogo, abbiamo dialogato senza pregiudizi con chi non aveva pregiudizi, abbiamo scelto di concentrarci sulle cose concrete, sul merito, perché dialogare non vuol dire essere sempre d’accordo”Meloni ha parlato anche di strumenti per favorire il rinnovo dei contratti provati. “Non è, come sapete, il governo che può imporre i rinnovi contrattuali nel settore privato, però voglio dirvi che stiamo studiando e che possiamo studiare insieme strumenti per favorire anche il rinnovo di questi contratti” ha detto la premier. LEGGI TUTTO

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    QuattroR entra nel capitale di Next Different con AuCap da 20 milioni di euro dedicato all’M&A

    (Teleborsa) – QuattroR, fondo di private equity che promuove lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza e Next Different, tra i principali player italiani nella comunicazione integrata, hanno raggiunto un accordo vincolante per l’ingresso di QuattroR nel capitale sociale di Next Different tramite un aumento di capitale da 20 milioni di euro dedicato alla crescita dell’azienda per linee esterne, con l’obiettivo di consolidare la posizione di leadership sul mercato italiano anche attraverso l’aggregazione di società target già individuate. L’operazione è soggetta ai consueti processi autorizzativi Antitrust e Golden Power e si completerà dopo l’estate. La finalizzazione dell’operazione avverrà a valle della costituzione di una nuova legal entity Next Different, derivante dalla fusione dell’attuale controllante SAE Communication con Next14 e Different, le due società operative che a novembre 2024 hanno dato vita al progetto di creazione di un grande polo italiano della comunicazione. QuattroR affiancherà gli attuali azionisti di Next Different Gruppo SAE, Marco Ferrari (Next24), Davide Arduini ed Andrea Cimenti – con Gruppo SAE che manterrà il controllo attraverso una holding che rappresenterà gli attuali soci – con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita della società, che punta a consolidare la propria leadership in Italia anche con ulteriori operazioni di M&A.L’accordo di partnership prevede la stabilità dell’attuale leadership team, composto da personalità complementari e dalla consolidata esperienza nel settore: Donato Iacovone (Presidente), Alberto Leonardis (Vicepresidente), Marco Ferrari (CEO), Davide Arduini (AD) e Andrea Cimenti e Roberto Calzolari (AD delle aree Agency e Media).L’ingresso di QuattroR in Next Different avverrà attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da 20 milioni tramite QuattroR Mid Cap, fondo di QuattroR che replica la distintiva strategia “money-in” nel segmento delle pmi italiane operanti in settori chiave per il sistema Paese.L’obiettivo del Gruppo, che sviluppa oggi un fatturato di circa 80 milioni di euro, è quello di raddoppiare questo volume di affari nel triennio 26-28, sia attraverso crescita organica che attraverso operazioni di M&A.”Il Gruppo Next Different rappresenta una storia di successo e questo investimento rientra perfettamente nella nostra filosofia di supporto e valorizzazione di aziende italiane leader, in un settore strategico del sistema Paese – ha detto Stefano Cassina, Senior Partner di QuattroR SGR – Ci affianchiamo con entusiasmo a Gruppo SAE e ai manager-imprenditori, con cui puntiamo a sostenere una fase di ambiziosa accelerazione dello sviluppo nazionale ed internazionale del Gruppo, sia attraverso linee di crescita interne che esterne”. LEGGI TUTTO