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Nuovo Codice della crisi d’impresa: via la parola fallimento

(Teleborsa) Sono tante le imprese che in questi anni, purtroppo, hanno dovuto alzare bandiera bianca e piegare la testa, cadute sotto il peso di una crisi spietata alla quale non hanno saputo far fronte, nonostante gli sforzi e le energie messe in campo.

Inutile provare a dare una dimensione delle ripercussioni disastrose che questo ha avuto sull’intero tessuto economico del nostro Paese, che ancora oggi fa fatica a tenere il passo. Non è mistero, infatti, che la dinamicitàla vitalità delle imprese siano un buon termometro, forse il migliore, dello stato di salute della nostra economia.

Decine di migliaia di aziende, di ogni dimensione e settore, sono finite nel mirino e, seppur sia vero che molte di esse hanno dovuto arrendersi, sono tante, allo stesso tempo, quelle che sono riuscite fortunatamente ad uscirne. Tuttavia sono ancora moltissime le aziende che stanno lottando per la sopravvivenza ed altrettante quelle che lotteranno. 
Una questione, dunque, centralissima, all’attenzione dell’agenda del governo Conte che, ancora è alle prese con la manovra 2019, la quale continua a far discutere creando tensioni non solo a casa nostra, ma anche a livello internazionale. In particolare, è in fase di approvazione la nuova disciplina della crisi d’impresa.
Nei giorni scorsi, il Ministero della Giustizia ha inviato ai due ministeri concertanti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze) lo schema di decreto legislativo che introduce appunto un “codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” in attuazione della Legge delega n. 155/ 2017.
Il decreto legislativo che attua quella delega, come chiarisce il  Ministero nella relazione illustrativa, ha come obiettivo quello di fornire un quadro normativo unitario, che detta principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati a fungere da punti di riferimento per le diverse procedure.
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE –  Sostanzialmente, la riforma si propone di creare le condizioni, con dei sistemi di allerta, affinché l’imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente, prima cioè che la crisi diventi irreversibile. La crisi viene considerata e percepita come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio. Non come condizione irreversibile e senza ritorno. 
Una questione, quindi, delicata da analizzare prendendo in considerazione diversi punti di vista. Non da ultime le ripercussioni che devastano la vita degli interessati e delle rispettive famiglie. Negli anni più bui della crisi economica, infatti, non sono mancati purtroppo suicidi da parte di imprenditori, i quali non sono riusciti a risollevare le sorti della loro azienda, decidendo perciò di farla finita. Proprio per questo, si fa sempre più strada la consapevolezza della necessità di tutelare non soltanto i creditori, ma anche l’impresa, evitando per tempo la chiusura.
LE NOVITA’ – Come riporta Repubblica, la più grande novità del Codice è data dalla previsione di procedure di allerta che stabiliscono un controllo sull’imprenditore per porre rimedio alla crisi d’impresa prima che sia troppo tardi, evitando così la liquidazione. In una norma ancora confusa, ma estremamente innovativa (l’articolo 211) è stabilito che l’apertura del fallimento, che si chiamerà liquidazione giudiziale, non determina più la chiusura dell’impresa, ma il passaggio della gestione al curatore nominato dal tribunale.
Infine, la più importante procedura alternativa al vecchio fallimento, il concordato preventivo, è stata ripensata nell’ottica del superamento della crisi aziendale e della conservazione dei posti di lavoro (che devono essere garantiti in misura non inferiore alla metà degli occupati).
VIA LA PAROLA FALLIMENTO – Sempre in quest’ottica, il Ministero prosegue affermando che “il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione “fallimento” (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna”.  La liquidazione giudiziale sarà, quindi, il nuovo nome che andrà a sostituire il termine “fallimento”.
La bozza di decreto si compone di 390 articoli e si divide in 4 parti:
  • codice della crisi e dell’insolvenza
  • modifiche al codice civile
  • garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire
  • disposizioni finali e transitorie
L’entrata in vigore è prevista dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Fonte: https://quifinanza.it/pmi/feed/

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