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Pensioni, RED in scadenza: comunicazioni INPS

I pensionati che hanno anche redditi da lavoro autonomo e hanno il divieto di cumulo sono tenuti a presentare all’INPS la dichiarazione su quanto incassato nel 2018 entro oggi 2 dicembre, che è anche l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le regole sono indicate nel messaggio INPS 4430/2019, riprese dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it. La norma è contenuta nell’articolo 10 del dlgs 503/1992 e prevede il divieto di cumulo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi da lavoro.

La comunicazione va effettuata online, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato“, dal menù “tutti i servizi“, scegliendo poi l’anno 2019 nel campo dedicato alla Campagna di riferimento.

E’ in teoria possibile anche rivolgersi al Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (ma in questi giorni il servizio è sospeso). In entrambi i casi, bisogna avere le credenziali per l’accesso.

I redditi da lavoro autonomo, spiega il messaggio INPS, devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, il reddito d’impresa al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Gli esclusi dall’obbligo
Ci sono categorie di pensionati per i quali non c’è divieto di cumulo, di conseguenza non devono presentare la comunicazione all’INPS, a partire dai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità e di tutte le forme a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

In parole semplici, la maggior parte dei pensionati non ha alcun paletto, potendo cumulare interamente l’assegno previdenziale con redditi da lavoro. Ecco, nel dettaglio, tutte le categorie escluse dall’obbligo di cumulo (che quindi non devono effettuare alcuna comunicazione all’INPS):

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
  • pensione e assegno di invalidità che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ma nel 2018 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6mila596,46 euro;
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • indennità giudice di pace;
  • indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
  • indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
  • giudici onorari, giudici tributari;
  • remunerazioni sacerdoti.


Fonte: https://quifinanza.it/pensioni/feed/

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